Home page Chi siamo Noleggio Regolamento Contatto

REGOLAMENTO NOLEGGIO - OGGETTO DELL’ACCORDO E DEFINIZIONI.
La presente convenzione regolamenta le condizioni generali per il noleggio senza conducente di veicoli “Samocar s.r.l.”.
Si precisano alcuni termini del contratto:
Locatrice: Indica la ditta “Samocar s.r.l.” proprietaria di licenza di noleggio di veicoli ad uso terzi senza conducente e proprietaria e/o intestataria di veicoli concessi in locazione.
Noleggio, Contratto di Noleggio, Locazione, Affitto: Indica il presente regolamento associato ad un contratto di affitto di un veicolo senza conducente e di accessori (esempio navigatore, catene da neve, cinghie di fissaggio ecc..) firmato da entrambe le parti.
Cliente: Indica la persona fisica o persona giuridica o azienda che stipula con la “Locatrice” un contratto di noleggio al quale sarà rilasciata una o più fatture per contratto a seconda dell'utilizzo, può autorizzare sotto la propria responsabilità un “Primo Conducente” e un “Secondo
Conducente” solo quando questi ne abbiano le abilità e documenti per farlo e che sia stato identificato e successivamente inserito nel contratto di locazione dalla “Locatrice”.
Primo Conducente: Indica la persona fisica autorizzata dal “Cliente” e/o dal “Garante, Coobbligato” che si limita alla conduzione e all'utilizzo del veicolo nel rispetto della Legge, del Codice della Strada e dalle regole impartite dal seguente regolamento.
Secondo Conducente: Indica la persona fisica autorizzata dal “Cliente” e/o dal “Garante, Coobbligato” che si limita alla conduzione e all'utilizzo del veicolo nel rispetto della Legge, del Codice della Strada e dalle regole impartite dal seguente regolamento.
Conducenti: Indica i conducenti massimo 2 per ogni contratto ma aventi stesse responsabilità e mansioni per intenderli entrambi.
Garante, Coobbligato: Indica il “Cliente” o persona fisica o persona giuridica o azienda avente uno rapporto di parentela o di lavoro con il “Cliente” o con i “Conducenti”, garantisce di proprio conto quando il “Cliente” e/o “Primo Conducente” e/o “Secondo Conducente” non dispongano
di garanzie richieste per poter noleggiare, ne risponde finanziamente nel caso in cui il “Cliente” in primis, e/o “Conducenti” non rispondono degli impegni presi da contratto e regolamento (accettato e controfirmato), attraverso la propria capacità reddituale per spese di eventuali
sanzioni, franchigie e pagamenti non a carico della “Locatrice”, il “Garante” potrà anche essere sotto propria esplicita richiesta in fase di registrazione del contratto di essere inserito come “Primo Conducente” o “Secondo Conducente”.
Parti: indica l'insieme di “Conducenti”, “Garante e/o Coobbligato”, “Cliente” e la “Locatrice” per intenderli entrambi.
Mezzo/i, Veicolo/i: Indica il veicolo concesso ad uso terzi a noleggio senza conducente dalla “Locatrice”.
CONSEGNA E RICONSEGNA DEL VEICOLO E RISCONTRO DI DANNI AL VEICOLO.
Gli orari di apertura dell'uffici sono dal Lunedì al Venerdì mattina dalle 8:30 alle 12:30 e 14:30 alle 18:30 il Sabato solo su richiesta salvo disponibilità dalle 09:30 alle 12:30. La riconsegna fuori dagli orari di lavoro (se non concordati con “Locatrice”) faranno scattare le regole sotto
descritte ed elencate.
Il Cliente e/o Conducenti e/o Garante preso in consegna mediante la sottoscrizione del contratto e la specifica approvazione delle presenti condizioni generali, dichiara di aver verificato che il medesimo è in buono stato generale ed idoneo all'uso pattuito, si impegna, nel rispetto dei
tempi e dei luoghi indicati nel “Contratto di noleggio”, e a riconsegnarlo, completo di documenti (carta di circolazione, attestato di assicurazione con proprio contrassegno e carta verde assicurativa), attrezzature di soccorso (triangolo, giubbino di emergenza, e attrezzi per il cambio
gomme) ed eventuali accessori presi anch'essi in “Locazione” (navigatore satellitare, catene da neve, cinghie di fissaggio, seggiolino, pedana di carico, carrello facchinaggio ecc....) nelle medesime condizioni in cui le è stato consegnato, ancorché con usura proporzionata alla durata
del noleggio ed al chilometraggio percorso. La mancata restituzione dei documenti di corredo del veicolo comporterà per il “Cliente” e/o “Coobbligato” l’onere di corrispondere alle spese necessarie alla duplicazione degli stessi, e delle relative spese istruttorie d'ufficio. Lo smarrimento
o il furto delle chiavi in dotazione al veicolo comporterà il pagamento di una penale pari a € 300
Il giorno della riconsegna è tassativo. Per il “Cliente”, “Conducenti”, “Garante” è obbligatorio riconsegnare il veicolo nel luogo ed entro la data indicati sul contratto. Qualora il veicolo non sia riconsegnato alla Locatrice entro tale data, la “Locatrice” potrà riacquistare il possesso materiale
del veicolo in qualsiasi modo, anche contro la volontà del “Cliente” e/o “Conducenti” e/o “Garante”, al quale sarà tenuto a rimborsarlo delle spese sostenute. La consegna del veicolo nelle ore successive a quanto stabilito sul contratto, comporterà l’addebito di una giornata in più di
noleggio canone stabilito sul contratto.
Il periodo di noleggio non può essere esteso oltre il termine pattuito salvo autorizzazione scritta da parte della “Locatrice” da chiedere tassativamente entro 24 ore prima della scadenza del “Contratto” salva la disponibilità al prolungamento del veicolo stesso.
La “Locatrice” in caso di mancata riconsegna entro il termine o prolungata detenzione del veicolo non autorizzata si riserva di inoltrare immediatamente denuncia per appropriazione indebita presso le Autorità competenti.
Il “Cliente” e/o “Conducenti” e/o “Garante”, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione dei danni che il mezzo presenta al momento del ritiro e di aver ricevuto copia con l’indicazione dei danni stessi, pertanto i danni causati nel periodo di noleggio e non
rilevati sul modulo rimaranno a proprio carico. Il “Cliente” e/o il “Garante” resta comunque in ogni caso direttamente personalmente illimitatamente responsabile nei confronti della “Locatrice” dei danni procurati all’automezzo locato, e per ogni altro danno derivante dall'esecuzione del
presente contratto. Il deposito cauzionale verrà presumibilmente restituito al “Cliente” e/o al “Garante” solo dopo che lo stesso sia stato debitamente controllato e giudicato integro da danni di qualsiasi sorta o provenienza e da come prevede il paragrafo “CAUZIONE”.
OBBLIGHI DEI “CONDUCENTI”
I Conducenti si impegnano a:
1. Utilizzare il veicolo nel rispetto della destinazione indicata sulla carta di circolazione, con la massima cura e diligenza. Ogni diverso uso, non consentito per contratto e/o vietato dalla legge, la “Locatrice” si riserva la facoltà della risoluzione del contratto e alla petizione degli
eventuali danni arrecati conseguiti ad anomalo od illecito uso;
2. Non affidare la guida del veicolo a persona diversa da quella eventualmente autorizzata dalla “Locatrice” all’atto della sottoscrizione del contratto anche se provvista della relativa abilitazione. La “Locatrice” si riserva la facoltà della risoluzione del contratto e alla petizione degli
eventuali danni arrecati conseguiti ad anomalo od illecito uso;
3. A far circolare il veicolo esclusivamente all’interno dello stato italiano, in difetto di espressa autorizzazione della “Locatrice” con previa assicurazione extra (CARTA VERDE), eventualmente richiesta dai paesi esteri di destinazione, che il “Cliente” stesso deve provvedere
direttamente;
4. Non superare il peso del carico massimo autorizzato nonché il numero di occupanti previsto sul libretto di circolazione;
5. Prendere visione delle misure esterne del mezzo (altezza, larghezza, lunghezza)per non incorrere a danneggiamenti;
6. Rispettare scrupolosamente le norme del Codice della strada.
SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO.
Il “Cliente” e/o “Garante” riconosce che il diritto di proprietà dei veicoli in oggetto del contratto è, e rimane della “Locatrice” e non potrà pertanto, ipotecare, permettere che siano sottoposti a pignoramento, concederli in pegno o a garanzia.
Inoltre i suddetti non possono, senza autorizzazione scritta dalla “Locatrice”, sublocare e/o dare in comodato uso gratuito (prestito gratuito) il veicolo a persone che non figurino tra quelle dichiarate alla sottoscrizione del contratto come “Conducenti”, ed autorizzate dalla “Locatrice”. In
caso di violazione del suddetto divieto, risponderà solidalmente in via civile e penale con il “Cliente” e/o il “Coobbligato”.
DIVIETI.
L’uso del veicolo concesso in locazione dovrà essere effettuato in maniera tale da restare, in qualsiasi caso, coperto dalla assicurazione per esso stipulata. Sono in particolare incompatibili, pertanto vietate, con il presente contratto:
1. Il traino di altri veicoli o rimorchi di qualsiasi genere o sorta; se non esplicitamente richiesti ed autorizzato per iscritto dalla “Locatrice” con veicolo idoneo al peso e massa da trainare.
2. Il trasporto di merci pericolose quali liquidi infiammabili, esplosivi, armi;
3. Il trasporto di materiali illeciti o comunque vietati ai sensi delle normative vigenti;
4. E' vietata la guida del veicolo a persone che non figuri tra quelle preventivamente dichiarate dal “Cliente” e specificatamente autorizzate dalla “Locatrice” come “Conducenti”;
5. E' inoltre vietata la guida del veicolo a persone dichiarate dal “Cliente” anche se autorizzate dalla “Locatrice” come “Conducenti” in casi in cui sia incorso la sospensione e/o revoca e/o che abbia comportato anche temporaneamente l'assenza del titolo di guida. L'uso del veicolo in
violazione della presente disposizione, che sin d'ora il “Cliente” e/o “Garante” riconosce come colpa gravissima, comporterà l'immediata perdita della cauzione, a cui si aggiungerà il risarcimento arrecato alla “Locatrice”, oltre ad ogni pretesa derivante a danni a terzi.
ASSICURAZIONE (Sinistri e furto).
Il veicolo è consegnato sempre garantito da polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile per i massimali richiesti dalla legge italiana.
La tariffa di locazione comprende oltre all’uso del mezzo, anche l’assicurazione RC auto, l’assicurazione contro l’incendio, il furto,e l’assicurazione Kasko per la copertura dei danni al mezzo locato alle condizioni stabilite dal contratto di noleggio.
Il mezzo è assicurato solo per il periodo di noleggio indicato sul contratto, incluse eventuali estensioni, pertanto, fuori da tale periodo, si declina ogni responsabilità per qualsiasi danno o incidente per i quali verrà a rispondere direttamente il “Cliente” e/o “Garante”. I danni all’arredo,
all’equipaggiamento, agli effetti personali e al materiale proprio trasportato non sono coperti da assicurazione e saranno perciò ad esclusivo carico del “Cliente”.
Il soccorso stradale è compreso nella polizza RC auto solo e in nessun altro motivo in caso di sinistro stradale dove l'auto non è in grado di proseguire per mancanza o danneggiamenti di parti del mezzo per la sicurezza stradale fino a nostra sede principale: Samocar s.r.l. Via del
Commercio, 4 Bussolengo (Verona).
L’assicurazione furto e incendio copre il veicolo e gli accessori montati originariamente dalla casa costruttrice ed esclude gli effetti personali del “Conducente” e/o “Cliente” e gli oggetti di altra proprietà. L'assicurazione e ne tanto meno la “Locatrice” non copre danni derivati da uso
improprio del veicolo, atti vandalici, eventi naturali, sociopolitici, infortuni del conducente e terzi trasportati, impegni di lavoro o di altro carattere.
OBBLIGO DI DENUNCIA.
Il “Cliente” e/o “Conducenti” del veicolo che, durante il periodo di noleggio, il veicolo venga rubato o subisca incendio, dovrà contattare subito la “Locatrice” ai numeri di reperibilità indicati sul contratto, dove assieme all'amministratore delegato della “Locatrice” se disponibile verrà
immediatamente inoltrata presso autorità per sporgere denuncia, nel caso in cui l'amministratore delegato sia impossibilitato a presentarsi dalle autorità si autorizza a procedere a proprio nome e ad portare il prima possibile il certificato in originale di resa denuncia alla “Locatrice”, da
quel momento, cesserà l’addebito del canone di noleggio. Del pari dovrà restituire le chiavi del veicolo per consentire alla “Locatrice” il recupero dell’indennità del furto all'assicurazione, diversamente per il “Cliente” e/o il “Garante” vi sarà l'obbligo di corrispondere alla “Locatrice” il
valore del veicolo usato prendendo come riferimento il valore InfoCar della rivista Quattroruote.
CAUZIONE.
Il “Cliente” e/o “Garante” assume personale obbligazione di corrispondere alla “Locatrice” il deposito di una cauzione che varia a seconda del tipo di veicolo, comprendente franchigia della polizza assicurativa quale copertura parziale di eventuali danni causati al mezzo noleggiato,
verrà restituita al Cliente entro 151 giorni dalla data di riconsegna del veicolo dopo accurato controllo del mezzo, e/o responsabilità civili, e/o penali a cui fa fede la data e ora di consegna e riconsegna del mezzo.
Il “Cliente” e/o “Garante” autorizza sin d’ora la “Locatrice” a trattenere dal suddetto deposito cauzionale per gli importi derivanti dalle spese istruttorie per eventuali multe o danni arrecati al veicolo, immediatamente e a semplice discrezione della “Locatrice”. Autorizza altresì ad
incassare immediatamente la cauzione stessa in caso di ritardata consegna del mezzo e al mancato pagamento non corrisposto del noleggio stesso. In caso di incidente stradale il deposito cauzionale sarà trattenuto fino ad avvenuto accertamento delle responsabilità da parte delle
forze dell'ordine o da altri enti in possesso del titolo per stabilire le responsabilità del sinistro stradale. In caso di rientro del mezzo danneggiato per responsabilità del “Cliente” e/o “Conducenti” o per responsabilità di ignoti il deposito cauzionale sarà trattenuto dalla “Locatrice” sino
all’avvenuta riparazione del mezzo e accertate le responsabilità delle parti.
OBBLIGHI PER IL CLIENTE E /O GARANTE.
Il Cliente e/o garante assume personale obbligazione di corrispondere alla “Locatrice”:
1. Il deposito cauzionale che varia a seconda del tipo di veicolo che comprende la franchigia della polizza assicurativa quale copertura parziale di eventuali danni causati al mezzo noleggiato che verrà restituita al Cliente entro 151 giorni dalla data di riconsegna del veicolo come
descritto al punto “Cauzione”;
2. Il canone di noleggio, rapportato al tipo di mezzo, alla durata dell’uso, al chilometraggio percorso, così come indicato nel tariffario vigente al momento dell’inizio del rapporto o diversamente nelle condizioni particolari presenti nei singoli tariffari;
3. Il risarcimento per i danni al veicolo, per il suo furto totale e/o parziale (nei limiti della franchigia prevista nella categoria di appartenenza del mezzo);
4. Il risarcimento per i danni al veicolo causati dal mal uso dello stesso, anche dal rifornimento con carburante improprio o carburante con presenza di acqua;
5. Il rimborso spese per il recupero del mezzo non restituito per qualsivoglia causa, la polizza KASKO ne tanto meno l'assistenza stradale non include rimborso spese per recupero del mezzo fino a nostra sede;
6. Il rimborso per violazione del codice della strada rilasciate dalle autorità competenti e di ogni altro addebito conseguente ad altra violazione di legge e regolamenti commesse nel periodo del noleggio effettuato, oltre ai relativi costi postali ed amministrativi connessi alla richiesta di
rimborso, si impegna inoltre al pagamento immediato dell’importo corrispondente anche se comunicato in tempi successivi al contratto di locazione. Il Cliente, infatti, è responsabile per ogni infrazione commessa e connessa alla circolazione del veicolo e si i m p e g n a a
semplice richiesta della “Locatrice” al rimborso delle ammende ed eventuali oneri addizionali per infrazioni alle norme del Codice della strada non conciliate.
7. Il rabbocco del carburante, pena l'addebito del costo totale del pieno di carburante sommato al costo di € 10,00 per il servizio di rifornimento.
Il “Cliente” e/o “Garante” possessore di carta di credito o di assegno bancario autorizza la “Locatrice” ad addebitare sulla carta di credito o con il relativo titolo tutti gli oneri aventi titolo dal rapporto di noleggio.
CONTRAVVENZIONI E RINOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI.
Tutte le sanzioni pecuniarie per le violazioni alle norme del codice della strada sono e restano a carico del “Cliente”. La “Locatrice”, in qualità di proprietaria e/o intestataria dei veicoli concessi in locazione, riceve le infrazioni al Codice della Strada ed ogni altra qualsivoglia
comunicazione legata al veicolo locato. Con la presente il “Cliente” autorizza la “Locatrice” alla “RINOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI” ovvero ad inviare di volta in volta all’autorità italiane competenti la richiesta di rinotifica del “verbale di infrazione al Codice della Strada” a proprio
carico. In ogni caso il “Cliente” e/o “Garante” si impegna a rimborsare le spese istruttorie d'ufficio, le spese postali per dette sanzioni, qualora essa non si avvalga della facoltà di rinotifica.
RESPONSABILITÀ PER DANNI E SMARRIMENTO O DANNEGGIAMENTO DI BENI TRASPORTATI SUL VEICOLO.
La “Locatrice” non è responsabile nei confronti del “Cliente”, del “Conducente” e/o dei membri delle proprie o altre famiglie per i danni di qualsiasi natura, incluso il pregiudizio economico, dai medesimi subito nelle persone o nei beni in conseguenza di difetto di funzionamento del
veicolo o incidenti stradali. La “Locatrice” esclude ogni propria responsabilità per danni conseguiti a guasti, mancata consegna, ritardi, deterioramento merci o altri. In ogni caso la “Locatrice” non può essere considerata responsabile di qualunque tipo di danno verificatosi a seguito di
furti, tumulti, incendi, terremoti, guerre, cause di forza maggiore e caso fortuito. Del pari respinge ogni responsabilità per danni a cose trasportate od anche dimenticate nella vettura restituita.
OBBLIGHI DEL CLIENTE E DEI CONDUCENTI IN CASO DI INCIDENTE STRADALE.
Nel caso di incidente è fatto obbligo al “Cliente” e/o “Conducenti” di:
1. Attivarsi al fine di procurarsi gli elementi di prova che consentano una corretta individuazione delle responsabilità. A tal fine dovrà, ove possibile richiedere la verbalizzazione dell’accaduto alla Polizia Stradale, Carabinieri o Vigili Urbani in caso di necessità di accertamenti a carico di
terzi o quando vi siano feriti;
2. Raccogliere nomi e indirizzi delle parti coinvolte nonché di eventuali testimoni;
3. Astenersi dal rilasciare dichiarazioni di riconoscimento di responsabilità o colpe;
4. Non lasciare il veicolo incustodito senza aver provveduto ad assicurare una adeguata salvaguardia;
5. Dare immediata notizia per telefono alla “Locatrice” e redigere e consegnare alla stessa nelle 24 ore dall’evento, gli appositi rapporti informativi corredati da uno schizzo oppure, nei casi di maggiore gravità, dare immediata comunicazione a mezzo fax alla direzione della “Locatrice”;
6. Se richiesto, collaborare con la “Locatrice” nella stesura e nella gestione delle cause che abbiano occasione dall’incidente.
CLAUSOLA DI MANLEVA.
Il “Cliente” e/o “Garante” si impegna e si obbliga a salvaguardare, manlevare e tenere indenne la “Locatrice” da qualsivoglia reclamo, pretesa, istanza, nonché da qualsivoglia costo e spesa ivi incluse le spese sostenute per l'assistenza legale in riferimento a giudizi ed azioni legali
relativi a responsabilità dipendenti dall’utilizzo dei mezzi Locati.
Il “Cliente” e/o “Garante”, pertanto, risponderà in via esclusiva non solo delle contravvenzioni per violazione del Codice della Strada (eccesso di velocità, eccesso di carico etc.) ma anche di tutte quelle pretese di qualsiasi genere e natura per responsabilità di natura patrimoniale
direttamente o indirettamente connessa all'utilizzo del veicolo noleggiato, Garantisce, inoltre, di non essere sottoposto a procedura fallimentare ovvero ad altra procedura concorsuale di insolvenza.
OBBLIGHI DI MANUTENZIONE.
Se si superano, nei giorni di noleggio, i 500 Km si richiedono le seguenti manutenzioni: controllo olio motore a freddo per eventuale rabbocco, controllo livello acqua nel radiatore ed eventuali rabbocchi, controllo pressione e stato pneumatici.
GUASTI MECCANICI E RIPARAZIONI D’EMERGENZA.
Nel caso si verifichino guasti meccanici il “Cliente” e/o “Conducenti” dovrà immediatamente darne notizia alla “Locatrice” e rivolgersi al più vicino concessionario o filiale della casa costruttrice del mezzo o comunque ad altra officina autorizzata per le dovute riparazioni. Il “Cliente” e/o
“Conducenti” verrà rimborsato delle spese sostenute per dette riparazioni documentate da regolare fattura intestata alla “Locatrice”. Le spese di riparazione dovranno essere autorizzate dalla “Locatrice”. Il “Cliente” e/o “Conducenti” rinuncia, in caso di guasto al veicolo, a richiedere alla
“Locatrice” qualunque indennità sia per la forzata interruzione o sospensione del contratto sia per qualunque onere derivante. In caso di guasto meccanico o incidente, che rendano temporaneamente inutilizzabile il veicolo, qualsiasi spesa di trasporto, ristorante, albergo o quant'altro,
sono a totale carico del cliente.
L'abbandono del veicolo senza autorizzazione della “Locatrice” comporta per il “Cliente” e/o Garante” l'obbligo di rimborsare tutti gli importi, diretti ed indiretti, relativi al recupero dei veicolo. In caso di forature e/o danni ai pneumatici il cliente é tenuto alla sostituzione, a sue spese, dei
pneumatici danneggiati. Non é ammessa la restituzione del veicolo con pneumatici riparati o con un tasso di usura superiore rispetto al chilometraggio percorso.
Il “Cliente” e/o “Conducenti” si impegna, altresì, nell’eventualità che la “Locatrice”, a sua insindacabile discrezione, decida di mettere a disposizione un VEICOLO SOSTITUTIVO, a NON abbandonare il veicolo guasto in officina oltre il periodo strettamente necessario per le riparazioni
e si impegna altresì a ricondurlo nella sede della “Locatrice” una volta riparato il guasto, anche se ciò dovesse implicare un prolungamento dei tempi prestabiliti e concordati.
NUMERO DELLE PERSONE TRASPORTATE.
Il numero delle persone trasportate non deve eccedere a quello massimo indicato nel libretto di circolazione che accompagna il veicolo.
REQUISITI RICHIESTI PER LA GUIDA.
Per la guida del mezzo locato è richiesta:
1. Una patente non scaduta di categoria B rilasciata da almeno due anni e con età non inferiore ai 23 anni di età. Il “Conducente” dovrà utilizzare il veicolo attenendosi scrupolosamente alle norme del codice della strada e in caso di autorizzazione della “Locatrice” a circolare in altri stati
al di fuori dello stato Italiano a rispettare tutte le norme del paese nel quale viene utilizzato il veicolo. È fatto divieto di espatriare con il veicolo fuori dagli stati appartenenti all'Unione Europea;
2. La specifica dichiarazione del “Cliente” ai soggetti cui si domanda l'autorizzazione alla guida, da sottoscrivere all'atto della stipula del contratto di locazione;
3. L'esplicita autorizzazione da parte della “Locatrice”;
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
Il contratto potrà essere automaticamente risolto, da ciascuna parte, con comunicazione scritta a.r., che avrà effetto decorsi 3 giorni dal suo ricevimento, nel caso di:
1. Fallimento e/o concordato e/o messa in liquidazione, anche volontaria, e/o qualsiasi altra procedura concorsuale cui sia sottoposta una delle parti;
2. Sopravvenienza di provvedimenti di carattere legislativo e/o giudiziario e/o governativo che impediscano a una delle parti la prosecuzione dell'attività.
3. Mancato pagamento del canone decorsi giorni tre dalla data di scadenza qui indicata.
4. Ogni altro caso di grave violazione di obblighi previsti da singole clausole del presente contratto. Per effetto della risoluzione il “Cliente” sarà obbligato a restituire immediatamente alla Locatrice i mezzi oggetto di locazione.
LEGGE APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.
Il presente contratto di noleggio è regolato dalla legge italiana. La nullità di una qualsiasi disposizione del presente contratto non comporterà l'invalidità del contratto di noleggio nella sua interezza.
FORO CONVENZIONALE.
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto, verranno devolute all'esclusiva competenza del foro di Verona.
CLAUSOLA SOLVE ET REPETE.
Il “Cliente e/o “Garante e/o “Condcenti” non potrà/nno sollevare eccezioni in ordine all’esecuzione della prestazione contrattuale della “Locatrice” se non avrà adempiuto alle proprie obbligazioni concernenti, in particolare, il pagamento per intero della prestazione e le spese sostenute
dalla “Locatrice”.
TRATTATIVA TRA LE PARTI.
Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola del presente contratto è stata oggetto di trattativa tra le parti stesse, che ne hanno compreso appieno il significato.
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO.
Il contratto si perfeziona con la conferma e l'accettazione anche via e-mail o fax. e comunque dalla firma in calce del contratto al momento della stipula. Le Condizioni generali di contratto si intendono lette, approvate ed accettate dal “Cliente”, “Garante” e “Conducenti”. Qualora il
“Cliente” apporti unilateralmente delle modifiche alle predette condizioni contrattuali la presente avrà valore di controproposta che dovrà essere accettata espressamente dalla “Locatrice” per iscritto (anche a mezzo fax o e-mail).
Home page  Chi siamo  Noleggio    Contatto